Art. 8.
(Misure a sostegno degli autori e dei traduttori).

      1. Il Centro, sulla base delle deliberazioni del Comitato, concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.
      2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.